Il valore
della firma digitale
La firma
digitale “sta” ai documenti archiviati con
mezzi informatici come la firma autografa
sta ai documenti cartacei tradizionali...
Roma, 13/07/2009
- La firma digitale “sta” ai documenti
archiviati con mezzi informatici come la
firma autografa sta ai documenti cartacei
tradizionali: in sostanza è quanto si
ribadisce con le nuove regole denominate
“regole tecniche in materia di generazione,
apposizione e verifica delle firme digitali
e validazione temporale dei documenti
informatici” e pubblicate sulla Gazzetta
Ufficiale.
Il Decreto, che entrerà in vigore nel
dicembre 2009, sostituisce il Dpcm del
gennaio 2004, uniformando le regole in
materia come, per esempio, formati di firma,
semantica dei certificati, algoritmi
utilizzati, requisiti dei certificatori,
obblighi degli utenti e altro. Il Decreto,
che contiene 5 Titoli per un totale di 53
articoli, diventa in tal modo il punto di
riferimento tecnico principale in materia di
firma digitale.
Di interesse particolare alcuni Articoli che
riguardano più da vicino il pubblico e gli
utenti. L’articolo 51, “Valore della firma
digitale nel tempo”, laddove si dice,
testualmente: La firma digitale, ancorché
sia scaduto, revocato o sospeso il relativo
certificato qualificato del sottoscrittore,
è valida se alla stessa è associabile un
riferimento temporale opponibile ai terzi
che colloca la generazione di detta firma
digitale in un momento precedente alla
sospensione, scadenza o revoca del suddetto
certificato”.
L’articolo 11, Informazioni riguardanti i
certificatori, che devono necessariamente
fornite al CNIPA alcune informazioni loro
relative, quali: dati anagrafici ovvero
denominazione o ragione sociale, residenza
ovvero sede legale, sedi operative,
rappresentante legale, certificati delle
chiavi di certificazione, piano per la
sicurezza, manuale operativo, relazione
sulla struttura organizzativa, copia di una
polizza assicurativa a copertura dei rischi
dell'attività e dei danni causati a terzi.
Gli utenti potranno verificare sul CNIPA le
informazioni poiché lo stesso Istituto rende
accessibili, in via telematica, le
informazioni che individuano il
certificatore qualificato.