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www.digiTANTO.it - allegato al n. 28 di Digitando, digitando... del 20.07.2009

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Il valore della firma digitale

La firma digitale “sta” ai documenti archiviati con mezzi informatici come la firma autografa sta ai documenti cartacei tradizionali...

Roma, 13/07/2009 - La firma digitale “sta” ai documenti archiviati con mezzi informatici come la firma autografa sta ai documenti cartacei tradizionali: in sostanza è quanto si ribadisce con le nuove regole denominate “regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici” e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Decreto, che entrerà in vigore nel dicembre 2009, sostituisce il Dpcm del gennaio 2004, uniformando le regole in materia come, per esempio, formati di firma, semantica dei certificati, algoritmi utilizzati, requisiti dei certificatori, obblighi degli utenti e altro. Il Decreto, che contiene 5 Titoli per un totale di 53 articoli, diventa in tal modo il punto di riferimento tecnico principale in materia di firma digitale.
Di interesse particolare alcuni Articoli che riguardano più da vicino il pubblico e gli utenti. L’articolo 51, “Valore della firma digitale nel tempo”, laddove si dice, testualmente: La firma digitale, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, è valida se alla stessa è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che colloca la generazione di detta firma digitale in un momento precedente alla sospensione, scadenza o revoca del suddetto certificato”.
L’articolo 11, Informazioni riguardanti i certificatori, che devono necessariamente fornite al CNIPA alcune informazioni loro relative, quali: dati anagrafici ovvero denominazione o ragione sociale, residenza ovvero sede legale, sedi operative, rappresentante legale, certificati delle chiavi di certificazione, piano per la sicurezza, manuale operativo, relazione sulla struttura organizzativa, copia di una polizza assicurativa a copertura dei rischi dell'attività e dei danni causati a terzi.
Gli utenti potranno verificare sul CNIPA le informazioni poiché lo stesso Istituto rende accessibili, in via telematica, le informazioni che individuano il certificatore qualificato.


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